Titolari di Incarichi esterni di collaborazione e consulenza

Note Riferimenti normativi

Art. 15, c. 1,2 d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento: Tempestivo

Pubblicazione relativa agli incarichi di collaborazione e di consulenza affidati dal Comune di Ostellato a soggetti esterni.

Incarichi esterni di collaborazione e consulenza

(ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013):

Si attesta che per gli incarichi seguenti la documentazione prevista dalla normativa sulla trasparenza (in particolare il curriculum vitae e l'attestazione della verifica di assenza di conflitti di interesse) è allegata all'atto di conferimento dell'incarico stesso.

Banche dati pubbliche
Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Anagrafe delle prestazioni
http://www.consulentipubblici.gov.it/

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024, 13:14

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