Oneri informativi per cittadini e imprese

Note Riferimenti normativi

Art. 12, c. 1 bis d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento Tempestivo

Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
In vigore dal 22 giugno 2013
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

Con riferimento alla scadenze delle funzioni trasferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie si fa rimando alla pagina dedicata sul sito dell'Unione medesima

Art. 2 DPCM 8 novemvre 2013
Criteri e modalita' di pubblicazione dello scadenzario
1. Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti, sul sito web istituzionale in apposita area denominata «Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese, e organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenute a fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio o del 1° gennaio, pubblicano le informazioni dello scadenzario rispettando l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle altre date eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i seguenti dati:
a) denominazione;
b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto;
c) riferimento normativo;
d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento.
4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.



Fattura Elettronica
art. 1 della Legge n. 244/2007, dall'art. 25, comma 1, del DL n. 66/2014, nonchè dal DM n. 55/2013
Fatturazione Elettronica

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024, 08:16

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