Art. 5 - comma 1 D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Che cos'è?
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco dettagliato di documenti, informazioni e dati su tutta l'attività istituzionale. In caso di omissioni, chiunque può richiederne la pubblicazione.
Con lo strumento dell'accesso civico chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune:
- sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione derivanti dalle normative su trasparenza e anticorruzione;
- sulle finalità e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte del Comune.
Con l'accesso civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione. Anche le società possono segnalare eventuali inadempimenti.
Esse possono essere interessate ad una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma utili per l'esercizio della propria attività, ad esempio alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, alla pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara.
Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico “semplice” può essere presentata:
- all'Ufficio che detiene i dati e/o documenti o
- Al Segretario generale, Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune.
Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla all'ufficio che detiene i dati o al RPCT nel più breve tempo possibile.
Nel caso di accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata al Servizio che detiene i dati, le informazioni e di documenti ed al Ufficio Segreteria del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA per l'inserimento nel Registro delle richieste di accesso.
L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna
Il Comune ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione, dei dati o documenti richiesti, nel proprio sito istituzionale e alla contestuale trasmissione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale delle pagine pubblicate.
A chi è rivolto?
A chiunque, cittadini e imprese, non occorre motivazione.
Come si ottiene?
Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico “semplice” può essere presentata:
- all'Ufficio che detiene i dati e/o documenti o
- Al Segretario generale, Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune.
Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla all'ufficio che detiene i dati o al RPCT nel più breve tempo possibile.
Nel caso di accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata al Servizio che detiene i dati, le informazioni e di documenti ed al Ufficio Segreteria del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA per l'inserimento nel Registro delle richieste di accesso.
L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna
Documenti da presentare
La richiesta deve essere redatta sull'apposito modulo scaricabile in calce alla presente pagina e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del richiedente.
Tempi ed iter della pratica
Il Comune ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione, dei dati o documenti richiesti, nel proprio sito istituzionale e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale delle pagine pubblicate.
Titolare del Potere sostitutivo
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che verifica la sussistenza dell'obbligo e a far rispettare la normativa entro 20 giorni.