Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (articolo aggiornato in seguito a modifiche disposte da D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.