Organi di indirizzo politico-amministrativo

Note Riferimenti normativi

Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento Tempestivo

Art. 3, l. n. 441/1982
Aggiornamento Annuale

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Regolamentazione modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza

Sindaco e Giunta: visualizza i dettagli  
Consiglio Comunale: visualizza i dettagli

Giunta Comunale

Ruolo Cognome e Nome Visualizza i dati
Sindaco Rossi Elena visualizza
Vice Sindaco Bonora Davide visualizza
Assessore Panini Elisa visualizza
Assessore Paparella Duatti Alessio visualizza
Assessore Zappaterra Andrea visualizza

Atto assegnazione funzioni di assessorato (Delibera Consiglio Comunale 35/2019)

Consiglio Comunale


Ruolo Cognome e Nome Visualizza i dati
Sindaco Rossi Elena visualizza
Presidente Morosi Marco visualizza
Vice Presidente Ricci Antonio visualizza
Consigliere Paparella Duatti Alessio visualizza
Consigliere Bonora Davide visualizza
Consigliere Panini Elisa visualizza
Consigliere Visentini Laura visualizza
Consigliere Zappaterra Andrea visualizza
Consigliere Ferri Elisa visualizza
Consigliere Righetti Silvia visualizza
Consigliere Tampieri Eleonora visualizza
Consigliere Martellozzo Nicola visualizza
Consigliere Marchini Davide visualizza

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli origani di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Ultimo aggiornamento: 21/03/2024, 14:33

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