Art. 19
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Essendo la funzione gestione del personale conferita in Unione per approfondimenti vedere il sito dell'Unione
Concorsi Pubblici
Puoi prendere visione di tutti i bandi di concorso in corso di pubblicazione, in esito o graduatoria pubblicata e in archivio.