Unione civile

  • Servizio attivo

Costituzione di unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.

Unione civile
Didascalia

A chi è rivolto

Ai cittadini maggiorenni dello stesso sesso.

Descrizione

L'unione civile è l'istituto previsto nel nostro ordinamento riservato alle coppie di persone dello stesso sesso, regolato dalla Legge n. 76/2016.
Ogni coppia composta da persone dello stesso sesso può costituire un'unione civile davanti al Sindaco o a un ufficiale dello Stato Civile delegato.
Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Come fare

Le parti si presenteranno, presso la sala scelta, alla data ed orario concordati per la celebrazione dell'Unione civile.

Cosa serve

La presenza degli uniti civilmente, di due testimoni maggiorenni (anche parenti delle parti) ed eventualmente dell'interprete nel caso in cui uno od entrambi le parti non conoscano la lingua italiana. Tutti i presenti devono essere muniti di documento di identità.

Cosa si ottiene

Lo stato civile di uniti civilmente.

Tempi e scadenze

L'Unione civile è celebrata nella data ed orario concordati con l'ufficiale dello stato civile.

Costi

Nessun costo è previsto per la celebrazione del matrimonio ciivle nella sale civiche deputate

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Puoi prenotare un appuntamento o presentarti presso gli uffici.

Ufficio stato civile

Piazza della Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE)

Vincoli

L'unione civile non può essere costituita, oltre al difetto di età, in presenza delle seguenti cause impeditive:
- presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile;
- interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all'art. 85 CC);
- la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all'art. 87 CC con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
- condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto (art. 88 CC).
La costituzione di un'unione in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal Pubblico Ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale).
Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge ecc., come elencati dai commi da 6 a 8 dell'art. 1 Legge 76/2016.

Ulteriori informazioni

Regime patrimoniale 

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 22 del reg. UE 2016/1104. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile  n cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i  medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita  familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)

Condizioni di servizio

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio stato civile

Piazza della Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE)

Ultimo aggiornamento: 03/05/2024, 14:18

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