I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La dichiarazione è resa all'Ufficiale dello stato civile con la quale i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione.