I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all’art. 102, terzo comma, recita così: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”.
Ogni due anni, negli anni dispari, l’Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere negli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti che nell’anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti (tuttavia vi è una prassi consolidata secondo la quale si procede ad iscrivere preferibilmente coloro che ne abbiano fatto domanda).
L’Ufficio elettorale provvede a trasmettere gli elenchi contenenti le proposte di nuova iscrizione e di cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti, al Tribunale per l’aggiornamento degli Albi propriamente detti in suo possesso.
Lo stesso Tribunale provvede poi ad estrarre a sorte, tra gli iscritti negli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l’incarico se non per gravissimi motivi.