L'Ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione della professione, arte o mestiere, la condizione non professionale ed il titolo di studio, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco (artt. 33 e 35 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).