La convivenza di fatto è un istituto che riguarda tutte le coppie di diverso o stesso sesso che pur non avendo intenzione di contrarre matrimonio o di unirsi civilmente desiderano formalizzare la propria convivenza.
L'istituzione è possibile senza alcuna particolare cerimonia. E' infatti necessaria unicamente una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza con la quale la coppia dichiara di vivere nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa. La convivenza di fatto può essere costituita da due persone dello stesso o di diverso sesso, maggiorenni, libere di stato, tra le quali sussista un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale e tra i quali non sussistano rapporti di parentela, affinità o adozione. La coabitazione e la dimora nello stesso Comune devono risultare dal certificato di stato di famiglia.
Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza, anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.