QUANDO CANI E GATTI SONO VITTIME DI INCIDENTI STRADALI
In base alle modifiche introdotte dal Nuovo Codice della strada, è obbligatorio, per ogni utente della strada, soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali, ponendo in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento: Comma 9bis - art. 189 Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992: “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 a euro 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porr e in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 337”
COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE CHE COINVOLGA CANI O GATTI?
Sul territorio comunale l'utente della strada dovrà chiamare direttamente il Comando di Polizia locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che contatterà il Medico Veterinario dell'AUSL reperibile per zona. Il Medico Veterinario dell'AUSL valuterà la necessità di predisporre il trasferimento dell'animale presso una struttura medica veterinaria per il proseguimento delle cure.
NUMERI TELEFONICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE
SEDE del CORPO: Argenta, via Matteotti 44, c.a.p. 44011
DISTACCAMENTO: Portomaggiore, via Fiume 3, c.a.p. 44015
DISTACCAMENTO: Ostellato, via Roma 4, c.a.p. 44020
Telefono (centrale operativa): 0532.330301
Posta elettronica Certificata PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
CHI PAGA LE SPESE CONSEGUENTI ALLE CURE DI UN CANE O UN GATTO INCIDENTATO?
Qualora non si risalga al proprietario, il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro si dovrà far carico, in base alla vigente normativa, delle spese conseguenti al soccorso dell'animale (L. 27.12.2006 n. 298 e Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16 luglio 2009, n. 40536 e nota del Ministero della salute del 4.8. 2010).
CHE COSA È IMPORTANTE EVITARE E COSA BISOGNA SAPERE?
Considerando che l'animale incidentato sarà con ogni probabilità impaurito e dolorante, evitare di avvicinarsi e toccarlo se non si possiede la necessaria preparazione: potrebbe diventare pericoloso sia per il soccorritore che per l'animale traumatizzato, per il rischio di aggravarne le condizioni.
In ogni caso, è importante che chi si trova sul luogo dell'incidente agisca senza mai dimenticare la propria e l'altrui sicurezza.
Trasportando di propria iniziativa il cane o gatto incidentato presso una Struttura Medica Veterinaria, senza avere informazioni circa le eventuali Convenzioni stipulate dal Comune sul cui territorio si è verificato l'incidente stradale si corre il rischio di vedersi addebitare le spese conseguenti alle cure: è opportuno che sia il Medico Veterinario dell'AUSL ad indirizzare l'animale da curare presso la struttura convenzionata.
COSA FARE INVECE IN CASO DI INCIDENTI STRADALI CHE COINVOLGANO LA FAUNA SELVATICA?
Anche per incidenti stradali che coinvolgano fauna selvatica, su tutto il territorio provinciale, l'utente della strada dovrà chiamare direttamente La Polizia Provinciale, che attiverà la procedura di intervento specifica prevista per questi animali.